Oggi voglio parlarvi della richiesta di trasferimento ex art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri (RGA).
Questa norma stabilisce che “i sottufficiali, gli appuntati e i carabinieri che aspirano, invece, al trasferimento – per fondati e comprovati motivi – nell’ambito delle regioni, delle Brigate e delle Divisioni o fuori di detti comandi, possono, indipendentemente dal periodo di permanenza ad uno dei suddetti reparti o comandi, presentare istanza, da inoltrare tramite gerarchico, ai comandi competenti a decidere”.
Normalmente l’Arma rigetta l’istanza adducendo motivazioni legate alla carenza d’organico anche quando il richiedente può essere sostituito facilmente essendo per esempio le sue mansioni di bassa difficoltà.
Come anche affermato da recente giurisprudenza ( TAR Abruzzo – Pescara) “Come noto, “a fronte della discrezionalità riconosciuta dall’ordinamento militare alla P.A. in materia di trasferimento ex art. 398 RGA, l’unico strumento di controllo di legalità esercitabile dall’interessato rimane l’analisi della motivazione del provvedimento di diniego, che richiede, quanto meno, una ponderazione concreta tra le specifiche esigenze familiari con quelle di servizio e la disponibilità negli organici degli Uffici interessati dal trasferimento, sulla base di parametri oggettivi, anche numerici, certi, non potendosi ritenere congrua argomentazione motivazionale il generico richiamo a gravi carenze di organico, poiché ciò renderebbe oscuro l’iter logico ed istruttorio seguito dalla P.A. nel caso concreto ed astrattamente rigettabili un numero indefinito di domande”(cfr.TAR Bari ; Tar Reggio Calabria).
Il controllo dell’ esercizio della discrezionalità da parte dell’amministrazione “deve essere particolarmente rigoroso con riferimento alle argomentazioni spese e rese palesi dall’Amministrazione nonché ai parametri oggettivi anche numerici sulla quale la medesima viene a operare, proprio perché, come ben evidenziato dalla succitata giurisprudenza, tale controllo resta unico presidio di legalità e di tutela delle posizioni giuridiche soggettive coinvolte.
Nel senso che la discrezionalità “non può essere comunque esercitata in modo arbitrario, cioè non può restare comunque immune dal controllo giurisdizionale (pena la violazione dell’articolo 24 e 113 della Costituzione), attraverso i consueti parametri dei vizi sintomatici dell’eccesso di potere o l’ormai codificato difetto di motivazione.
Le pronunce della Giurisprudenza quindi evidenziano che l’Arma dei Carabinieri, per accogliere o respingere le richieste di trasferimento ex art. 398 RGA deve considerare le motivazioni della richiesta di trasferimento cercando di capire quali tra le esigenze di organico e le motivazioni della ricorrente debbano prevalere. Quindi non basterà all’Arma richiamare genericamente “la carenza di organico” ,ma occorrerà spiegare le ragioni in maniera dettagliata, altrimenti il rigetto dell’istanza di trasferimento sarà illegittimo.
Altre volte l’Arma giustifica i rigetti delle istanze ex art 398 RGA per tutelare “i trasferimenti “a domanda” pianificati annualmente” e le loro graduatorie. Anche queste argomentazioni non hanno senso se il trasferimento viene richiesto per necessità urgenti e comprovate. E’ proprio per queste necessità che esiste l’art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma.
Se chi presenta la richiesta di trasferimento ha gravissime necessità familiari o personali che senso ha parlare di rispetto delle graduatorie nei trasferimenti ?
Se un carabiniere ha una necessità grave ed urgente non genera alcuna disparità di trattamento perché non si tratta di un trasferimento normale ma dettato da uno stato di necessità !
E’ chiaro che l’Arma riceve ogni anno moltissime di richieste di trasferimento, alcune delle quali pretestuose o forzate, ma deve essere in grado di distinguere e accogliere le richieste fondate.
Per tutte queste ragioni il militare che ha delle fondate ragioni per chiedere il trasferimento ex art 398 RGA deve:
- articolare la richiesta di trasferimento in maniera completa ed articolata;
- prepararsi ad una probabile battaglia legale con l’amministrazione ove la stessa rigetti la sua richiesta in spregio ai principi di legge ribaditi dalla giurisprudenza amministrativa;
- non rinunciare all’azione giudiziaria in quanto i trasferimenti hanno una importanza decisiva nello sviluppo della vita privata e lavorativa del militare e quindi di fronte ad un ingiusto rigetto della richiesta di trasferimento è giusto combattere esercitando tutti i diritti riconosciuti dalla legge.
Avv. Giuseppe Di Benedetto