Questa volta intendo parlarvi di una problematica che interessa i militari e che evidenzia un’altra assurdità delle normative in ambito militare: le conseguenze negative dell’accettazione della rimessione della querela sulla riammissione in servizio dei militari.
Per spiegarvi il problema vi faccio un esempio: il soggetto A viene querelato dal soggetto B. La querela è totalmente infondata e pretestuosa. Il soggetto B decide quindi di rimettere la querela cioè decide di “ritirare” la querela. il soggetto A querelato ha due possibilità: 1) accettare la remissione della querela mettendo fine al procedimento penale; 2) non accettare la remissione della querela ed affrontare il procedimento penale al fine di fare accertare nel merito che le accuse mosse contro di lui sono infondate.
Poiché nei delitti punibili a querela della persona offesa la remissione della querela estingue il reato qualunque avvocato consiglierà ( salvo situazioni particolari) al suo assistito di accettare la remissione delle querela e porre fine così al procedimento penale.
C’è però un problema e per spiegarlo occorre innanzitutto ricordare i testi dei due articoli del COM dedicati alla riammissione:
L’articolo 704 , comma 1-bis, del Codice dell’Ordinamento Militare, stabilisce che:
“Con il decreto del Ministero della difesa di cui al comma 1 sono altresì definite le modalità di riammissione in servizio, a domanda, dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l’archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato. La domanda di riammissione deve essere presentata entro centottanta giorni dalla data in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile. Resta fermo il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio”.
L’articolo 2204-bis, del Codice dell’Ordinamento Militare, stabilisce che:
“I volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale, che siano stati esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente emanate negli anni dal 2010 al 2016 compreso in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l’archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, possono presentare la domanda di riammissione di cui all’articolo 704, comma 1-bis, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale del Ministero della difesa, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio”
In entrambi gli articoli non è previsto che l’accettazione della remissione della querela subita consenta di presentare la domanda di riammissione in servizio !
Come già scritto la legge penale consente al querelato di rifiutare la remissione della querela al fine di ottenere una assoluzione con formula piena ( come richiesto dagli articoli citati) ed è qui che sorge il problema: poiché è processualmente molto conveniente accettare la remissione della querela ponendo fine così al procedimento penale non consentire ad un militare querelato che accetta la remissione della querela di accedere alla riammissione in servizio rappresenta un’assoluta vessazione nei suoi confronti perché significa costringerlo a rifiutare la remissione della querela ed affrontare così il procedimento penale al fine di fare accertare nel merito che le accuse mosse contro di lui sono infondate.
Ma affrontare un procedimento penale è costoso, faticoso mentalmente ed emotivamente e poi è sempre rischioso perché a volte non è così facile ricostruire in aula ciò che è accaduto nella realtà. Questo è il motivo per cui qualunque avvocato di regola consiglierà sempre (salvo casi particolari) al suo assistito di accettare la remissione della querela !!!
Quindi il militare querelato si trova davanti ad una difficilissima scelta, e il tutto perché magari ha ricevuto una querela infondata e pretestuosa.
Infine una ultima, ma non meno importante, considerazione: il fatto che le amministrazioni penalizzino i militari sottoposti a procedimento penale è secondo me gravemente incostituzionale. Non solo si viola il principio costituzionale (art. 27, comma 2, Cost.) secondo cui l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva ma, inoltre, si consente a dei procedimenti infondati e pretestuosi di rovinare la carriera o, nei casi peggiori, la vita di una persona.
Cosa deve fare allora un militare che viene querelato ?
La prima cosa è ovviamente difendersi da subito al meglio al fine di ottenere l’archiviazione del procedimento penale.
Se si è costretti ad affrontare un procedimento penale occorre considerare gli effetti delle scelte processuali penali anche sulla carriera militare. Solo così si potranno prendere delle decisioni consapevoli e ponderate.
Avv. Giuseppe Di Benedetto