Facebook è ormai una realtà con cui ci si rapporta quotidianamente. I social sono una vetrina dove è possibile pubblicare foto, documenti e commenti di qualsiasi tipo e talvolta, proprio per questo, può capitare di cedere alla tentazione di pubblicare un “post” per sfogarsi per un torto subito o per manifestare la propria opinione su altre persone. Ecco allora che si rischia di commettere il reato di diffamazione previsto dall’art. 595 del codice penale.
In una sentenza del 2014 la Cassazione affronta il caso relativo ad un militare che aveva pubblicato sul proprio profilo Facebook la frase: «… attualmente defenestrato a causa dell’arrivo di collega sommamente raccomandato e leccaculo … ma me ne fotto … per vendetta appena ho due minuti gli trombo la moglie», offendendo la reputazione del militare designato a sostituirlo.
Il militare che aveva scritto il post veniva condannato dal Tribunale militare di Roma per il reato di diffamazione pluriaggravata. Il militare veniva presentava appello e la Corte militare d’appello lo assolveva per insussistenza del fatto in quanto, secondo quest’ultima, l’identificazione della persona offesa risultava possibile soltanto da parte di una ristretta cerchia di soggetti non avendo l’imputato indicato il nome del suo successore, né la funzione in cui era stato sostituito, né alcun riferimento cronologico.
Contro la sentenza di secondo grado che aveva assolto il militare proponeva però ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte militare d’appello che denunciava, come motivi, la violazione di legge ed il vizio della motivazione. Nel ricorso si evidenziava, in primo luogo, che l’offesa alla reputazione rilevante ai fini della diffamazione prescinde dalle conseguenze che possono derivare o siano in concreto derivate all’interessato. Ciò che rileva, quindi, è soltanto l’uso di frasi offensive e la circostanza che la pubblicazione su Internet di per sé ne abbia determinato la possibile conoscenza da parte di più persone, a nulla rilevando se in concreto siano state lette.
In secondo luogo si evidenziava che a causa dell’utilizzo di parole come «attualmente», «collega» evidentemente di pari grado, «defenestrazione» ed «ammogliato» qualsiasi persona in contatto con il miliare che aveva pubblicato il post avrebbe potuto individuare la persona oggetto delle offese.
Nel ricorso veniva infine ricordata la sussistenza dell’aggravante dell’utilizzo del mezzo di pubblicità, tenuto conto che la pubblicazione della frase indicata sul profilo di Facebook rendeva la stessa accessibile ad una moltitudine indeterminata di soggetti.
Occorre sempre ricordarsi che ai fini dell’integrazione del reato di diffamazione è sufficiente che il soggetto la cui reputazione viene lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dall’indicazione nominativa. Per integrare il reato di diffamazione è sufficiente la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell’altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone.
La Cassazione accoglieva il ricorso e conseguentemente annullava la sentenza di assoluzione della Corte d’appello rinviando la causa ad altra sezione della Corte militare d’appello che dovrà rivalutare, alla luce dei criteri indicati dalla Cassazione, la posizione del militare imputato.
Premesso quindi che ovviamente non si possono pubblicare post offensivi colui che dovesse, in momento di nervosismo, cedere alla tentazione di farlo dovrà rimuovere il post il prima possibile. Potrebbe però essere comunque troppo tardi perché il post, anche se immediatamente cancellato, potrebbe esser già stato “salvato” dal destinatario delle offese o da altri oppure, magari perché “condiviso”, potrebbe essere ormai non più rimuovibile completamente dal social da parte di chi lo ha pubblicato.
Viceversa chi si sentirà offeso da post pubblicati da altri dovrà “salvarli” subito, appunto per evitare che la loro eventuale cancellazione da parte dell’autore gli impedisca di provare l’offesa ricevuta.
Chi usa i social deve sempre ricordarsi il loro straordinario potere di diffusione delle notizie. Quindi mentre è facile pubblicare è estremamente difficile (in alcuni casi impossibile) rimuovere da internet quanto è stato pubblicato. Bisogna quindi pensare bene a ciò che si pubblica.
Sempre dura la vita dei militari, ma lo è ancora di più se non si è prudenti nell’uso dei social.
Avv. Giuseppe Di Benedetto