Con questo articolo voglio parlarvi di un caso di sanzione disciplinare irrogata a causa di pubblicazioni su Facebook e oggetto di sentenza del T.A.R. Friuli-Venezia Giulia pronunciata alla fine dello scorso anno.
Un militare dell’esercito pubblicava sulla bacheca Facebook molteplici immagini inerenti al servizio, in particolare foto di tende da campo allagate, con opinioni e commenti negativi.
Le foto rappresentavano la situazione precaria in cui operavano alcuni militari al servizio durante un importante evento nazionale. La stessa situazione di degrado era stata tra l’altro resa nota anche da alcuni organi di stampa che avevano evidenziato la condizione di poca sicurezza dei militari, anche a seguito di alcuni forti nubifragi.
La commissione di disciplina irrogava al militare la sanzione di consegna di rigore per giorni sette, avverso cui il militare formulava ricorso gerarchico. Il ricorso gerarchico veniva però rigettato.
Secondo l’amministrazione con tale condotta il militare si sarebbe posto in contrasto con i principi etici che costituiscono i fondamenti dell’identità militare, quale la disciplina, l’integrità morale e lo spirito di corpo, trasgredendo in tal modo al dovere di grado e di funzione.
Il militare agiva quindi in giudizio di fronte al Tar avverso la decisione negativa sul ricorso gerarchico.
Il ricorrente in sede giudiziaria evidenziava la situazione alquanto precaria in cui si trovavano i militari alloggiati nella tendopoli ed evidenziava di aver utilizzato un profilo Facebook chiuso in modalità privata e visionabile solo dai soggetti indicati dal proprietario.
In giudizio l’amministrazione faceva presente come l’ordinamento militare, sia il codice di cui al D.Lgs. n. 60 del 2010 sia il testo unico D.P.R. n. 90 del 2010, contengano espresse disposizioni sulle modalità con cui il militare può rappresentare situazioni anche critiche in cui si trova ma che , in ogni caso, rimane pur sempre l’obbligo del militare di utilizzare i sistemi riservati e di non pubblicare fotografie o divulgare commenti in grado di nuocere al prestigio dell’amministrazione.
Il Tar nella sentenza afferma che i social network, in particolare Facebook “non possono essere considerati come siti privati, in quanto non solo accessibili ai soggetti non noti cui il titolare del sito consente l’accesso, ma altresì suscettibili di divulgazione dei contenuti anche in altri siti. In sostanza, la collocazione di una fotografia o di un testo su Facebook implica una sua possibile diffusione a un numero imprecisato e non prevedibile di soggetti e quindi va considerato, sia pure con alcuni limiti, come un sito pubblico.”
Il Tar osserva inoltre che “lo stesso ricorrente, quando nel suo ricorso sostiene che i commenti negativi non sarebbero opera sua ma di altri soggetti che si sarebbero inseriti nel sito, implicitamente ammette che detto sito era accessibile a terzi non identificabili a priori e quindi conviene sulla sua natura non strettamente privata.”
Il Tar spiega inoltre che il ricorrente aveva indubbiamente diritto a fare presente disagi e critiche sulla situazione in cui si era trovato a operare, ma ha utilizzato una modalità non consentita dall’ordinamento militare, che prevede altri mezzi riservati, proprio allo scopo di garantire le finalità cui la struttura militare è preposta, in un contemperamento tra i principi democratici di libertà e quelli caratteristici di una struttura armata preposta alla difesa della nazione e dell’ordine pubblico interno ed esterno.
Per questo il Tar ha considerato la sanzione irrogata al ricorrente, sette giorni di rigore, proporzionata alla mancanza commessa e, conseguentemente, ha quindi rigettato il ricorso.
La questione se Facebook sia uno strumento pubblico o privato è secondo me tutta da discutere. E’ vero che il post ed i commenti possono essere “condivisi” da altri utenti ma è anche vero che se vengono condivisi la responsabilità non è di chi inizialmente ha pubblicato, ma di chi appunto condivide.
Ragionare diversamente significa addossare a chi pubblica il post la responsabilità delle eventuali condivisioni fatte da altri, il che mi sembra molto forzato.
Avv. Giuseppe Di Benedetto